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DIRITTO DEL TURISMO

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   * articolo a cura di Cristiano Franzoso

 

Tutti i casi di disguidi (aerei, navi, treni, autostrade) con i vettori: COME FARE?

 

RITARDI E CANCELLAZIONI DI VOLI AEREI: I passeggeri che subiscono ritardi oltre le 3 ore o addirittura "rimasti a terra" a causa di cancellazioni, secondo il regolamento comunitario sulla compensazione e l'assistenza passeggeri del trasporto aereo (ed anche secondo giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea), possono ricevere un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro, salva la richiesta di rimborsi spese documentati (per esempio l’intero prezzo dei biglietti aerei acquistati per voli sostitutivi) e/o risarcimenti ulteriori per danni specifici documentati e provati. Conservate dunque copia dei biglietti acquistati, dei reclami, degli scontrini o delle ricevute d’acquisto ed anche ogni possibile prova di occasioni importanti perse (esempio visite mediche o incontri di lavoro) per colpa dei ritardi e delle cancellazioni (c’è giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per casi simili).

 

OVERBOOKING AEREO o PERDITA DI COINCIDENZA AEREA: Il passeggero cui viene negato l’imbarco può scegliere fra tre possibilità: - il rimborso integrale della parte di viaggio non effettuata; - un volo alternativo gratuito prima possibile fino alla destinazione finale; - un volo alternativo gratuito in una data successiva più conveniente per il cliente.

Qualsiasi sia la scelta del passeggero, la compagnia deve comunque rimborsarlo per il disagio subito, salva sempre la possibilità di richiedere, davanti al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati (c’è giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per casi simili).

 

SMARRIMENTO DEI BAGAGLI: Anche per i bagagli esistono delle convenzioni internazionali che consentono di avere  rimborsi in base al peso e anche ai tempi, occorre verificare se si tratta di smarrimento , di ritardo o di danneggiamento. È salva sempre la possibilità di richiedere, davanti al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati (c’è molta giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per casi simili).

 

VETTORI (O TOUR OPERATOR) INSOLVENTI (O QUASI FALLITI): Con la legge di riforma del processo civile, il legislatore ha colto l'occasione, con l'art. 15, di tutelare finalmente in modo adeguato chi acquista un pacchetto tutto compreso. Infatti, d'ora in avanti, in caso di fallimento o comunque di insolvenza dell'agenzia di viaggi o del Tour Operator, il consumatore potrà chiedere (e ottenere, sia pure in tempi non brevi) il rimborso di quanto versato per il viaggio mai goduto, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza. Alla luce dei gravi episodi di inadempimento e di insolvenza di alcuni tour operator negli ultimi anni, con molti turisti italiani bloccati all’estero senza alloggi o voli di ritorno, o ancora con altri turisti a cui è stata negata la possibilità di partire, possiamo offrire ancora i rimedi e tutte le indicazioni su come ricevere, città per città, l’assistenza legale per ottenere l’accesso al Fondo di Garanzia e l’eventuale insinuazione giudiziale al passivo in caso di fallimento dei tour operator, uniche vie per avere equi rimborsi.

 

TRENITALIA: I treni italiani hanno qualche regoluccia come il rimborso per ES , per ritardi oltre i 30 minuti solo del 50% oppure in caso di mancata aria condizionata (50%) ,o anche su treni meno veloci e comodi  a crescere nei tempi dei ritardi. Sono molto interessanti per gli utenti dei treni, soprattutto pendolari, alcune recenti sentenze di vari Giudici di Pace (tra cui Piacenza e Novara) con le quali sono state condannate  società che gestiscono il trasporto su treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui hanno effettuato i viaggi in treno e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione. Il Giudice di Pace ha condannato la società ferroviaria al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati in via equitativa secondo l’articolo 1226 del Codice Civile, nella misura di euro 500.

Esigere condizioni buone dei treni e viaggi puntuali è dunque un diritto dei cittadini, leso il quale è legittimo e necessario richiedere rimborsi e risarcimenti.

 

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Pacchetti turistici, hotel, case e villaggi – vacanza rovinata: come fare?

 

“VACANZE ROVINATE”: ALBERGHI, VILLAGGI, CASE VACANZA, PACCHETTI TURISTICI: In occasione dei viaggi organizzati nelle mete turistiche o nelle città europee, in occasione delle vacanze, lo studio invita i cittadini a prestare attenzione ai servizi offerti da albergatori, tour operator e agenzie viaggi o immobiliari. È opportuno, in caso di disservizi o non congruità coi cataloghi, disporre di alcune prove (fotografie, documentazioni relative ai primi reclami in loco, testimonianze, ricevute di pagamento per spese extra non previste, certificati medici in caso di infortuni) per poter dimostrare, al ritorno a casa, i propri diritti lesi e i danni occorsi per i quali richiedere rimborsi e risarcimenti.

Entro 10 giorni dal rientro è necessario inviare raccomandata con i propri reclami al tour operator e all’agenzia viaggi (occorre sapere che nel 60-70% dei casi non si ottiene risposta o, al massimo, un buono sconto irrisorio, riconosciuto pratica poco seria ed anche illegale dai giudici). Rivolgersi ad un legale e andare davanti ad un giudice diventa sempre più indispensabile per avere equi rimborsi e risarcimenti.

Ricordatevi allora di tenervi in contatto con eventuali compagni di viaggio conosciuti sul posto, perché potrebbero fornire importanti prove testimoniali (da aggiungersi a quelle documentali) nell’eventuale causa davanti a un giudice.

Fotografate le camere d’albergo sporche o usurate, documentate le variazioni di programma con destinazioni diverse da quelle pattuite o con servizi extra promessi e mai effettivamente erogati, e sporgete sempre reclamo anche in loco, meglio se documentabile. Attenzione altresì allo smarrimento dei bagagli, o alla perdita di una coincidenza a causa del ritardo del volo. Attenzione, inoltre, a scali non previsti e a variazioni degli operativi senza preavviso. Richiedete sempre l’assistenza del personale in loco, o presso l’agenzia viaggi. La vacanza è stata riconosciuta “un bene che vale”, come altri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

 

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