Tutti i casi di disguidi (aerei, navi, treni, autostrade)
con i vettori: COME FARE?
RITARDI E CANCELLAZIONI DI
VOLI AEREI: I passeggeri che subiscono ritardi oltre le 3 ore o addirittura
"rimasti a terra" a causa di cancellazioni, secondo il
regolamento comunitario sulla compensazione e
l'assistenza passeggeri del trasporto aereo (ed anche secondo
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea), possono ricevere un
indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro, salva la richiesta di rimborsi
spese documentati (per esempio l’intero prezzo dei biglietti aerei
acquistati per voli sostitutivi) e/o risarcimenti ulteriori per danni specifici
documentati e provati. Conservate dunque copia dei biglietti acquistati,
dei reclami, degli scontrini o delle ricevute d’acquisto ed anche
ogni possibile prova di occasioni importanti perse (esempio visite mediche
o incontri di lavoro) per colpa dei ritardi e delle cancellazioni
(c’è giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per casi
simili).
OVERBOOKING AEREO o
PERDITA DI COINCIDENZA AEREA: Il passeggero cui viene
negato l’imbarco può scegliere fra tre possibilità: - il rimborso
integrale della parte di viaggio non effettuata; - un volo alternativo
gratuito prima possibile fino alla destinazione finale; - un volo
alternativo gratuito in una data successiva più conveniente per il cliente.
Qualsiasi sia la
scelta del passeggero, la compagnia deve comunque rimborsarlo per il
disagio subito, salva sempre la possibilità di richiedere, davanti al
giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati
(c’è giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per casi
simili).
SMARRIMENTO DEI
BAGAGLI: Anche per
i bagagli esistono delle convenzioni internazionali che consentono di
avere rimborsi in base al peso e
anche ai tempi, occorre verificare se si tratta di smarrimento , di ritardo
o di danneggiamento. È salva sempre la possibilità di richiedere, davanti
al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati
(c’è molta giurisprudenza e lo studio ha già vinto varie cause per
casi simili).
VETTORI
(O TOUR OPERATOR) INSOLVENTI (O QUASI FALLITI): Con la legge di riforma del processo civile,
il legislatore ha colto l'occasione, con l'art. 15, di tutelare finalmente
in modo adeguato chi acquista un pacchetto tutto compreso. Infatti, d'ora
in avanti, in caso di fallimento o comunque di insolvenza dell'agenzia di
viaggi o del Tour Operator, il consumatore potrà chiedere (e ottenere, sia
pure in tempi non brevi) il rimborso di quanto versato per il viaggio mai
goduto, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza. Alla luce
dei gravi episodi di inadempimento e di insolvenza di alcuni tour operator negli
ultimi anni, con molti turisti italiani bloccati all’estero senza
alloggi o voli di ritorno, o ancora con altri turisti a cui è stata negata
la possibilità di partire, possiamo offrire ancora i rimedi e tutte le
indicazioni su come ricevere, città per città, l’assistenza legale
per ottenere l’accesso al Fondo di Garanzia e l’eventuale
insinuazione giudiziale al passivo in caso di fallimento dei tour operator,
uniche vie per avere equi rimborsi.
TRENITALIA: I treni italiani hanno qualche regoluccia come il
rimborso per ES , per ritardi oltre i 30 minuti solo del 50% oppure in caso
di mancata aria condizionata (50%) ,o anche su treni meno veloci e
comodi a crescere nei tempi dei
ritardi. Sono molto interessanti per gli utenti dei treni,
soprattutto pendolari, alcune recenti sentenze di vari Giudici di Pace (tra
cui Piacenza e Novara) con le quali sono state condannate società che gestiscono il trasporto su
treni a risarcire i danni ad un passeggero, a cagione dei ritardi con cui
hanno effettuato i viaggi in treno e per le condizioni pessime in cui è
tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione. Il
Giudice di Pace ha condannato la società ferroviaria al risarcimento, in
favore dell’attore, dei danni subiti, liquidati in via equitativa
secondo l’articolo 1226 del Codice Civile, nella misura di euro 500.
Esigere condizioni
buone dei treni e viaggi puntuali è dunque un diritto dei cittadini, leso
il quale è legittimo e necessario richiedere rimborsi e risarcimenti.
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Pacchetti
turistici, hotel, case e villaggi – vacanza rovinata: come fare?
“VACANZE
ROVINATE”: ALBERGHI, VILLAGGI, CASE VACANZA, PACCHETTI TURISTICI: In
occasione dei viaggi organizzati nelle mete turistiche o nelle città
europee, in occasione delle vacanze, lo studio invita i cittadini a
prestare attenzione ai servizi offerti da albergatori, tour operator e
agenzie viaggi o immobiliari. È opportuno, in caso di disservizi o non
congruità coi cataloghi, disporre di alcune prove (fotografie,
documentazioni relative ai primi reclami in loco, testimonianze, ricevute
di pagamento per spese extra non previste, certificati medici in caso di
infortuni) per poter dimostrare, al ritorno a casa, i propri diritti lesi e
i danni occorsi per i quali richiedere rimborsi e risarcimenti.
Entro 10 giorni dal
rientro è necessario inviare raccomandata con i propri reclami al tour
operator e all’agenzia viaggi (occorre sapere che nel 60-70% dei casi
non si ottiene risposta o, al massimo, un buono sconto irrisorio,
riconosciuto pratica poco seria ed anche illegale dai giudici). Rivolgersi
ad un legale e andare davanti ad un giudice diventa sempre più
indispensabile per avere equi rimborsi e risarcimenti.
Ricordatevi allora di
tenervi in contatto con eventuali compagni di viaggio conosciuti sul posto,
perché potrebbero fornire importanti prove testimoniali (da aggiungersi a
quelle documentali) nell’eventuale causa davanti a un giudice.
Fotografate le camere
d’albergo sporche o usurate, documentate le variazioni di programma
con destinazioni diverse da quelle pattuite o con servizi extra promessi e
mai effettivamente erogati, e sporgete sempre reclamo anche in loco, meglio
se documentabile. Attenzione altresì allo smarrimento dei bagagli, o alla
perdita di una coincidenza a causa del ritardo del volo. Attenzione,
inoltre, a scali non previsti e a variazioni degli operativi senza
preavviso. Richiedete sempre l’assistenza del personale in loco, o
presso l’agenzia viaggi. La vacanza è stata riconosciuta “un
bene che vale”, come altri diritti riconosciuti dalla
Costituzione.
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