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Legale
Avv. Adriano Franzoso & Partners 

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ORGANISMO DI MEDIAZIONE RES AEQUAE ADR SRL:
La legge sulla
mediazione obbligatoria è entrata in vigore e tutti noi siamo nella necessità
di rivolgersi a professionisti adeguatamente preparati. A tal fine
desideriamo segnalare RES AEQUAE ADR SRL, un Organismo di Mediazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia con il numero 185. Si tratta
di una realtà privata della quale anche gli Avvocati Marco e Cristiano
Franzoso fanno parte, in qualità di Mediatori, e che sin da subito è
operativa per ogni esigenza legata alla mediazione.
Riteniamo la nuova
legge sulla mediazione obbligatoria un'opportunità e crediamo che gli
Avvocati possano avere un ruolo di assistenza molto importante nei confronti
dei loro clienti anche in questa fase della lite.
Per saperne di più
visita il sito www.resaequaeadr.it
oppure non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.
LA MEDIAZIONE
introdotta dal d.lgs.
n° 28/2010
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* articolo a cura di Cristiano Franzoso
Cos’è la mediazione?
E’ definita mediazione
l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
(definito mediatore) e finalizzata ad assistere due o più
soggetti:
- sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
- sia nella formulazione di una proposta
per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).
La conciliazione
è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione con il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati,
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (privi, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti), iscritti in un registro istituito con
decreto del Ministro della Giustizia.
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Quali sono i vantaggi della
mediazione?
La mediazione è un
istituto giuridico nuovo e studiato per essere efficiente.
La mediazione è
caratterizzata da minime formalità richieste dal procedimento.
La mediazione ha tempi
molto rapidi (120 giorni), diversamente dalla lentezza dei processi.
La mediazione
comporta spese legali molto contenute e ridotte rispetto a quelle
processuali.
La
mediazione guarda al complessivo rapporto tra le parti: si avvale di
un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di
assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della
controversia per mezzo di accordi amichevoli tendenti a ridefinire
obiettivi, contenuti e tempi dei rapporti tra le parti, senza effettivi
vincitori e vinti, ma guardando al complessivo rapporto tra di esse anche
nell’ottica di una prospettiva futura.
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Quali sono i tipi di
mediazione?
Sono stati previsti,
in linea generale, tre tipi di mediazione:
1) facoltativa,
quando viene liberamente scelta dalle parti;
2)
obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto 4 marzo 2010 n. 28, ex art. 24), quando è
imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di
improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto,
oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie
relative a particolari materie, ovvero:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da
diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e
finanziari;
3)
giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad
intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà
essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa.
L’istituto
della mediazione non può riguardare:
- i procedimenti per ingiunzione, inclusa
l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla
pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3,
c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o
incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
l’azione civile esercitata nel processo penale.
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Come si avvia una mediazione?
Chiunque può accedere alla
mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, senza precludere altre negoziazioni
volontarie e paritetiche o le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.
La
domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso
l’organismo competente. In caso di più domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale
è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda
si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
L'istanza deve indicare: 1) l'organismo, 2) le
parti, 3) l'oggetto e 4) le ragioni della pretesa. (Ed anche il valore
della stessa).
Al procedimento
di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
La mediazione può svolgersi
secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
All’atto del conferimento
dell’incarico l’avvocato è tenuto ad informare
l’assistito in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione e delle sue agevolazioni fiscali;
il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato
all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente,
sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un
procedimento di mediazione.
Gli atti del procedimento di mediazione non
sono soggetti a formalità.
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Quanto dura il procedimento di mediazione?
Il
procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione
(oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
stessa) e non si computa ai fini delle disposizioni sulla cd ragionevole
durata del processo.
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Quanto costa il procedimento di mediazione?
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il
verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di
valore di 51.646 euro.
Sono determinati con decreto ministeriale: a)
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi
pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le
parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni
massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento,
nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle
indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria.
Alle
parti che hanno corrisposto l'indennità ai mediatori è riconosciuta
un’agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta fino a
500 euro, che deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi.
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Come funziona il procedimento
di mediazione?
Viene presentata la domanda
di mediazione
↓
Il responsabile
dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra
le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)
↓
Viene data comunicazione
all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari,
l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari)
↓
Il procedimento si svolge
senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo
indicato dal regolamento di procedura dell'organismo ed il mediatore si
adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.
↓
se si raggiunge
l’accordo (conciliazione), il
mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti
↓
l’accordo (non
contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere
il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o
inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale,
nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della
regolarità formale;
il verbale omologato è titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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se non si raggiunge
l’accordo:
inizia il processo
civile
↓
quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta
conciliativa, vi sono importanti effetti sulle spese processuali.
Ovvero il giudice:
a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;
b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;
c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto.
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È garantita la riservatezza?
Chiunque presta la propria
opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo
di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni
acquisite durante il procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo
delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso
del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito
dell’insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto
a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di
mediazione.
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Quali sono gli obblighi del
mediatore?
Il mediatore e i
suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con
gli affari trattati (con l’esclusione di quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve:
- sottoscrivere, per ciascuna mediazione
per la quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità;
- informare subito l'organismo e le parti
quando esistono ragioni che pregiudichino l'imparzialità nello
svolgimento della mediazione;
- formulare le proposte di conciliazione
rispettando l'ordine pubblico e le norme imperative;
- corrispondere immediatamente a ogni
richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. Su istanza di una delle
parti, il responsabile dell'organismo può sostituire il mediatore. Nel
caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo,
il regolamento individua l’organo competente a decidere
sull'istanza.
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