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RECUPERO CREDITI E TARIFFE PROFESSIONALI

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   * pagina a cura di Adriano Franzoso

 

In questi anni di grave difficoltà finanziaria, ci siamo resi conto che le aziende nostre clienti hanno iniziato ad accumulare crediti nei confronti dei propri clienti e si trovano nella non piacevole posizione di dover recuperare quanto dovuto sia per motivi fiscali che, soprattutto, per motivi di cassa e, in modo più particolare, per i rapporti di accesso al credito con le proprie banche che sono divenuti assai difficili.

 

Dunque, una situazione di morosità diffusa da parte della clientela, crea gravi problemi di liquidità e di finanziamento ai fini della normale gestione dell’impresa e della produzione.

 

Contro questa situazione che sta ormai divenendo endemica si pongono alcune barriere che si possono riassumere come segue:

 

·        Costi della Giustizia;

·        Lentezza delle procedure;

·        Incertezza dei risultati.

 

Ciò determina, da parte delle Aziende, una comprensibile disaffezione ad affrontare, con l’ausilio necessario del legale, le pratiche per recuperare i propri crediti e per difendere i propri diritti.

 

Nonostante che la nostra filosofia sia sempre stata quella di cercare di far evitare ai nostri clienti il ricorso all’Autorità Giudiziaria con una accurata consulenza preventiva, nel periodo attuale non appare possibile evitare di doversi confrontare con il problema più sopra indicato per motivi del tutto ovvi e contingenti.

 

Quando i propri clienti non pagano o tardano “sine die” le scadenze dei pagamenti dovuti, le aziende entrano in crisi non potendo finanziare con mezzi propri o con un normale ricorso al credito bancario, la propria attività.

 

Perciò noi abbiamo elaborato per i nostri Clienti una strategia di costi e di metodi che può permettere l’esborso di somme ragionevoli ai fini del recupero dei crediti in sofferenza, e che, sfruttando i normali canali giudiziari, elimina in modo decisivo le lungaggini della Giustizia.

 

Quanto ai costi: avvalendoci della normativa in tema di compensi per le prestazioni professionali che, grazie alle recenti disposizioni di Legge, ha comportato il possibile utilizzo di diversi strumenti, prima vietati deontologicamente, quali il contratto con compenso forfettario, il contratto con patto di quota lite, forme miste ed altri.

 

Quanto alla rapidità: avvalendoci di metodi diversi da quello classico dell’ingiunzione la quale, oltre che essere costosa, si ottiene dopo molto tempo e, una volta ottenuta, può essere, con manovre dilatorie ben note ormai da tutti i debitori e fin troppo usate, procrastinata per molto tempo (anni) prima di poter divenire esecutiva e conferire al creditore il diritto di procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore.

 

Spesso il debitore, nel lungo lasso di tempo intercorrente, diviene “uccel di bosco” o fa sparire le garanzie che dovrebbe tenere a disposizione dei propri creditori i quali si trovano ad aver investito somme anche rilevanti per cercare di ottenere il dovuto e restano per così dire “ a bocca asciutta”.

 

Un piccolo esempio di ciò che accade a Milano:

Per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo occorre depositare documentazione che dia la prova scritta del credito; occorre predisporre un ricorso che si deposita al Tribunale (o ad altro giudice secondo la competenza) pagando una tassa di iscrizione a ruolo progressiva in ragione del valore del credito.

E’ ormai prassi consolidata che, considerato il carico di lavoro dei giudici addetti, il decreto ingiuntivo venga emesso (o comunque se ne conosca l’emissione) dopo mesi dal deposito del ricorso.

Intanto il debitore se ne sta tranquillo e pensa che il creditore si sia scordato di lui o abbia abbandonato ogni velleità di recuperare il suo credito.

 

Ma, procediamo oltre.

 

Ottenuta finalmente l’ingiunzione, il legale del creditore deve richiedere copie autentiche del decreto – spendendo altro tempo e denaro – poi deve notificare il tutto al debitore il quale, ben che vadano le cose, (vizi di notifica, lungaggini varie etc.) ha cognizione del provvedimento giudiziario emesso nei suoi confronti dopo molti mesi che esso è stato depositato dal creditore.

Il provvedimento, peraltro, non è immediatamente esecutivo e la notificazione dello stesso conferisce al debitore un ulteriore termine di 40 giorni per pagare o proporre opposizione.

Usualmente, il debitore che desidera guadagnare tempo, quando già sono trascorsi mediamente 6 mesi dal deposito del ricorso per ingiunzione, propone opposizione mediante atto di citazione con 1.a udienza a comparire dopo non meno di 90 giorni successivi alla notifica dell’ingiunzione (in genere chi vuole tirare per le lunghe, fissa l’udienza a 5 o 6 mesi.

Quando si arriva alla prima udienza, durante la quale è possibile, verosimilmente ma non sempre, chiedere la provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione per poter dare corso all’azione esecutiva anche durante la causa di merito, è trascorso un anno!

 

Col metodo processuale adottato dal nostro Studio, il debitore viene immediatamente a conoscenza che pende avanti alla Magistratura una domanda giudiziale nei suoi confronti.

Il giorno in cui si discuterà sulla esecutorietà della domanda è fissato a 90 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario.

In quel periodo di tempo, poiché il debitore è a conoscenza dell’iniziativa giudiziaria già avviata nei suoi confronti, si possono avviare utili trattative che portano molto frequentemente alla definizione della pendenza con soddisfazione del creditore e con la rifusione delle spese giudiziarie anticipate.

Nel caso in cui non si pervenga ad una definizione anticipata della vertenza, dopo soli 90 giorni si può ottenere, esistendone i presupposti, il titolo immediatamente esecutivo per poter dar corso all’azione esecutiva sui beni del debitore.

 

I particolari di quanto sopra possono essere meglio illustrati nel corso di un incontro appositamente predisposto presso lo Studio Legale.

 

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