In questi anni di grave difficoltà finanziaria, ci
siamo resi conto che le aziende nostre clienti hanno iniziato ad accumulare
crediti nei confronti dei propri clienti e si trovano nella non piacevole
posizione di dover recuperare quanto dovuto sia per motivi fiscali che,
soprattutto, per motivi di cassa e, in modo più particolare, per i rapporti
di accesso al credito con le proprie banche che sono divenuti assai
difficili.
Dunque, una situazione di morosità diffusa da
parte della clientela, crea gravi problemi di liquidità e di finanziamento
ai fini della normale gestione dell’impresa e della produzione.
Contro questa situazione che sta ormai divenendo
endemica si pongono alcune barriere che si possono riassumere come segue:
·
Costi della Giustizia;
·
Lentezza delle procedure;
·
Incertezza dei risultati.
Ciò determina, da parte delle Aziende, una
comprensibile disaffezione ad affrontare, con l’ausilio necessario
del legale, le pratiche per recuperare i propri crediti e per difendere i
propri diritti.
Nonostante che la nostra filosofia sia sempre
stata quella di cercare di far evitare ai nostri clienti il ricorso
all’Autorità Giudiziaria con una accurata consulenza preventiva, nel
periodo attuale non appare possibile evitare di doversi confrontare con il
problema più sopra indicato per motivi del tutto ovvi e contingenti.
Quando i propri clienti non pagano o tardano
“sine die” le scadenze dei pagamenti dovuti, le aziende entrano
in crisi non potendo finanziare con mezzi propri o con un normale ricorso
al credito bancario, la propria attività.
Perciò noi abbiamo elaborato per i nostri
Clienti una strategia di costi e di metodi che può permettere
l’esborso di somme ragionevoli ai fini del recupero dei crediti in
sofferenza, e che, sfruttando i normali canali giudiziari, elimina in modo
decisivo le lungaggini della Giustizia.
Quanto ai costi: avvalendoci della normativa
in tema di compensi per le prestazioni professionali che, grazie alle
recenti disposizioni di Legge, ha comportato il possibile utilizzo di
diversi strumenti, prima vietati deontologicamente, quali il contratto con
compenso forfettario, il contratto con patto di quota lite, forme miste ed
altri.
Quanto alla rapidità: avvalendoci di metodi
diversi da quello classico dell’ingiunzione la quale, oltre che
essere costosa, si ottiene dopo molto tempo e, una volta ottenuta, può
essere, con manovre dilatorie ben note ormai da tutti i debitori e fin
troppo usate, procrastinata per molto tempo (anni) prima di poter divenire
esecutiva e conferire al creditore il diritto di procedere
all’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Spesso il debitore, nel lungo lasso di tempo
intercorrente, diviene “uccel di bosco” o fa sparire le
garanzie che dovrebbe tenere a disposizione dei propri creditori i quali si
trovano ad aver investito somme anche rilevanti per cercare di ottenere il
dovuto e restano per così dire “ a bocca asciutta”.
Un piccolo esempio di ciò che accade a Milano:
Per richiedere l’emissione di un decreto
ingiuntivo occorre depositare documentazione che dia la prova scritta del
credito; occorre predisporre un ricorso che si deposita al Tribunale (o ad
altro giudice secondo la competenza) pagando una tassa di iscrizione a
ruolo progressiva in ragione del valore del credito.
E’ ormai prassi consolidata che, considerato
il carico di lavoro dei giudici addetti, il decreto ingiuntivo venga emesso
(o comunque se ne conosca l’emissione) dopo mesi dal deposito del
ricorso.
Intanto il debitore se ne sta tranquillo e pensa
che il creditore si sia scordato di lui o abbia abbandonato ogni velleità
di recuperare il suo credito.
Ma, procediamo oltre.
Ottenuta finalmente l’ingiunzione, il
legale del creditore deve richiedere copie autentiche del decreto –
spendendo altro tempo e denaro – poi deve notificare il tutto al debitore
il quale, ben che vadano le cose, (vizi di notifica, lungaggini varie etc.)
ha cognizione del provvedimento giudiziario emesso nei suoi confronti dopo
molti mesi che esso è stato depositato dal creditore.
Il provvedimento, peraltro, non è immediatamente
esecutivo e la notificazione dello stesso conferisce al debitore un
ulteriore termine di 40 giorni per pagare o proporre opposizione.
Usualmente, il debitore che desidera guadagnare
tempo, quando già sono trascorsi mediamente 6 mesi dal deposito del ricorso
per ingiunzione, propone opposizione mediante atto di citazione con 1.a
udienza a comparire dopo non meno di 90 giorni successivi alla notifica
dell’ingiunzione (in genere chi vuole tirare per le lunghe, fissa
l’udienza a 5 o 6 mesi.
Quando si arriva alla prima udienza, durante la
quale è possibile, verosimilmente ma non sempre, chiedere la provvisoria
esecutorietà dell’ingiunzione per poter dare corso all’azione
esecutiva anche durante la causa di merito, è trascorso un anno!
Col metodo processuale adottato dal nostro
Studio, il debitore viene immediatamente a conoscenza che pende
avanti alla Magistratura una domanda giudiziale nei suoi confronti.
Il giorno in cui si discuterà sulla esecutorietà
della domanda è fissato a 90 giorni dalla notifica dell’atto
giudiziario.
In quel periodo di tempo, poiché il debitore è a
conoscenza dell’iniziativa giudiziaria già avviata nei suoi
confronti, si possono avviare utili trattative che portano molto
frequentemente alla definizione della pendenza con soddisfazione del
creditore e con la rifusione delle spese giudiziarie anticipate.
Nel caso in cui non si pervenga ad una
definizione anticipata della vertenza, dopo soli 90 giorni si può ottenere,
esistendone i presupposti, il titolo immediatamente esecutivo per poter dar
corso all’azione esecutiva sui beni del debitore.
I particolari di quanto sopra possono essere
meglio illustrati nel corso di un incontro appositamente predisposto presso
lo Studio Legale.
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